2014-10-04

Ossau-iraty e Aprutino pescarese - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica


Guido Scorza su Il Fatto Quotidiano scrive: Digitalizzazione all’italiana: la burocrazia del formaggio e giustamente segnala gli eccessi di burocrazia nel caso in esempio dell'Ossau-iraty e l'uso inetto della comunicazione digitale.

Ma basta andare alla fonte, sul sito della Gazzetta Ufficiale, per trovare subito infiniti altri esempi.

Il primo che è venuto sott'occhio è quello dell'Aprutino pescarese. Un olio d'oliva d.o.p. di gran pregio.

Con burocratica efficienza la "Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica" informa di un evento assai semplice nella sostanza. Quest'anno le olive verranno raccolte con qualche giorno di anticipo.
Già, ma ci vuole ben altro di questa semplice frase per ottemperare a leggi e direttive nazionali ed europee.
Ecco qui sotto riprodotto il gustoso burocratese della Gazzetta Ufficiale.
Noto en passant l'uso del maiuscolo, il carattere tipografico e le spaziature tra le parole, l'apostrofo al posto degli accenti, quasi si usasse ancora una macchina per scrivere priva fin anche delle apposite vocali accentate.
Tralascio qualsiasi considerazione sul godibilissimo accorpamento sotto la stessa direzione della "promozione della qualità agroalimentare" e "dell'ippica".

IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare 
e dell'ippica 
 
  Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Aprutino
Pescarese»; 
  Visto il provvedimento della regione Abruzzo - Direzione  politiche
agricole e di sviluppo  rurale,  forestale,  caccia  e  pesca  del  9
settembre 2014, prot. n. 235949 che ha ufficialmente riconosciuto  la
necessita' per l'annata 2014 di anticipare al 1 ottobre  la  raccolta
delle olive destinate alla produzione della DOP Aprutino Pescarese  a
causa di condizioni metereologiche sfavorevoli; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della  regione  Abruzzo  emerge  con  chiarezza  che  le  particolari
condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno  prodotto  un
anticipo  della  fase  di  maturazione  delle  olive  destinate  alla
produzione della DOP Aprutino Pescarese; 
  Considerato che il disciplinare di  produzione  all'art  4  prevede
l'inizio  della  raccolta  delle  olive  dal  20  ottobre  e  che  il
mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2014,
comprometterebbe la qualita'  dell'olio  alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Aprutino Pescare» ai sensi del citato art. 53, par 3 del Regolamento
(UE) 1151/ 2012 e dell'art. 6, comma 3 del Regolamento Delegato  (UE)
n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP   «Aprutino   Pescarese»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  Regolamento  (CE)  n.
1263 della Commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Aprutino Pescarese» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata
olivicola 2014 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
    Roma, 18 settembre 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

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