2010-07-08

Domani silenzio stampa?

Olivetti lettera 22

Non so se abbia molto senso questa iniziativa.
Quei pochi lettori di quotidiani che, per informarsi, ancora dipendono dalla carta stampata dovrebbero già essere perfettamente convinti dell'assurdità anticostituzionale della così detta legge bavaglio. I frequentatori del Web per la natura stessa dello strumento sono, in genere, allergici a qualsiasi limitazione venga imposta alla rete. Gli altri, disinformati cronici dai "minzolini" di turno, se ne fottono di libertà di stampa, parola o manifestazione che sia. Forse sarebbe stata più produttiva, da parte dei giornali, una massiccia distribuzione gratuita delle testate ai "non lettori", magari con una prima pagina uguale per tutti contro il "ddl intercettazioni".

Per la cronaca val la pena ricordare come libertà di stampa, parola e riunione siano fondamentali per le democrazie e tuttavia non vadano esenti da rischi anche là dove la loro esistenza è fortemente sancita.

« Il Congresso non farà leggi che favoriscano qualsiasi religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per riparazione di torti »

Questo è il I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, quello a cui si appellano in tanti film e telefilm.

« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure...


E questo è l'inizio dell'Art. 21 della Costituzione italiana che però non si ferma lì, ma prosegue

...Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »


Almeno la chicca finale sulle "manifestazioni contrarie al buon costume" i padri costituenti potevano evitarcela, ma i tempi erano quelli che erano.
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